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Responsabilità editoriale di UNASCA
Ogni passaggio di proprietà relativo a un veicolo (auto o moto) configura il trasferimento della titolarità di un bene mobile registrato dal venditore all'acquirente.
In caso di trasferimento di proprietà, entro 60 giorni dal titolo che vi dà luogo, bisogna darne comunicazione, pena sanzioni amministrative e accessorie (si arriva al ritiro della carta di circolazione), ad uno STA (Sportello Telematico dell’automobilista) riconoscibile perché all’esterno espone il seguente logo.
Tale formalità può essere richiesta direttamente dall’interessato presso lo STA pubblico, attivo presso gli Uffici della Motorizzazione Civile e gli uffici provinciali del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) oppure lo STA privato, attivo presso gli Studi di Consulenza Automobilistica
L’aggiornamento dei documenti avviene in modalità contestuale, attraverso l’emissione di un tagliando adesivo che andrà poi collocato sulla carta di circolazione e di un nuovo Certificato di Proprietà (CdP)
All'atto della richiesta vanno presentati i seguenti documenti:
La trascrizione al PRA nell’ambito del procedimento di cui sopra presso uno STA prevede poi la corresponsione di un'Imposta di trascrizione provinciale (IPT) secondo l’ammontare statuito dalla Provincia di residenza dell’acquirente e prevede il pagamento di 2 imposte di bollo e di emolumenti per il PRA medesimo.
L'elemento fiscale in base al quale si applica la tassazione (IPT) è i kiloWatt per le autovetture con una misura fissa per i veicoli con potenza fino a 53 kw (di almeno 150 euro), mentre per i veicoli che hanno più di 53 kw l’IPT sale in misura proporzionale, moltiplicando un tot per ogni kw di potenza.
Presso uno STA privato va corrisposta anche una commissione per il servizio, tenendo conto però che a differenza degli STA pubblici, cui ci si deve recare con la documentazione indicata già predisposta, è lo STA privato stesso a curare la formazione dei vari documenti e a effettuare le autentiche e i pagamenti necessari.
Sanzioni
Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito (60 giorni dall'atto di acquisto), l'aggiornamento della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla elevata (supera i 350 euro) sanzione amministrativa prevista dall’articolo 94 del Codice della Strada.
La carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta la violazione.
In caso di decesso del proprietario di un veicolo, per prima cosa va rilevato che tutti gli eredi, tranne che per esplicita rinuncia, diventano cointestatari del veicolo. E’ necessario andare dal notaio e fare un atto di accettazione di eredità in duplice copia.
L’atto può contenere anche la contestuale vendita ad un terzo soggetto (eventuale acquirente degli eredi), o la cessione di quote parte dagli eredi a uno solo o a alcuni di loro. In questo modo, con due formalità, verrà trascritta sia l’accettazione di eredità, che la successiva vendita, col medesimo atto e nella stessa data. Se uno o più eredi rinunciano all'eredità, occorre presentare al Notaio esplicito atto di rinuncia all'eredità, o formarlo presso il professionista.
Nel caso in cui il defunto abbia lasciato testamento occorre presentare, sempre al Notaio, il verbale di pubblicazione del testamento olografo, verbale che andrà fornito anche al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
La pratica di accettazione di eredità deve essere effettuata presso lo STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) riconoscibile da questo logo
Lo STA è attivo presso gli uffici pubblici della Motorizzazione Civile e gli uffici provinciali del PRA oppure presso gli uffici privati degli Studi di Consulenza Automobilistica (agenzia di pratiche auto) ai quali devono essere corrisposte, oltre alle imposte di bollo, ai diritti di Motorizzazione e PRA e all'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), anche le competenze per l’attività esercitata in regime di libero mercato.
Lo STA rilascia immediatamente il nuovo CDP (Certificato Di Proprietà) ed il Tagliando di aggiornamento da attaccare alla Carta di Circolazione.
Pur trattandosi di “Trasferimento di proprietà per causa di morte”, le operazioni, gli adempimenti e gli oneri per annotarlo sui documenti suddetti sono gli stessi di una normale voltura. (vedi link
“acquistare un auto usata”)
Attenzione: l’accettazione in eredità del veicolo, così come l’accettazione di qualunque altro bene caduto in eredità, comporta l’accettazione dell’intera eredità e non è possibile una accettazione parziale. E’ possibile tuttavia effettuare presso un Notaio una preliminare “divisione dell’eredità” ove si voglia eventualmente ripartire subito tra gli eredi l’eredità stessa ma poi occorre trascrivere al PRA il relativo atto (sempre alla stregua di una voltura come sopra) per quanto concerne i veicoli.
Nuova residenza significa aggiornamento di tutte le Carte di Circolazione dei veicoli di cui si è proprietari.
Al momento del cambio residenza in Comune va segnalato anche il possesso di veicoli intestati. Sarà il Comune stesso a comunicare direttamente all’UCO (Ufficio Centrale Operativo) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i nominativi dei titolari e gli estremi della patente e della Carta di Circolazione di tutti i veicoli con targa intestati (ciclomotori compresi).
Per la patente l’aggiornamento interviene solo sull'Archivio conducenti del Dipartimento Trasporti, mentre sul documento non è più prevista l’indicazione dell’indirizzo, quindi continuerà a riportare il vecchio indirizzo (o nessun indirizzo per le nuove patenti card formato Unione Europea).
Si riceve direttamente al domicilio il Tagliando di aggiornamento con l'avvenuto cambio di indirizzo da incollare sulla Carta di Circolazione.
Nel frattempo farà fede la parte staccabile del modello compilato, che ha funzione di permesso provvisorio e va conservata insieme alla Carta di Circolazione in modo da poterla esibire durante un'eventuale verifica.
In caso di mancato recapito (entro 180 giorni) è possibile contattare il numero verde dell’UCO 800.232.323.
Non è prescritto, invece, l'aggiornamento del Certificato di Proprietà che, d'altronde, non deve accompagnare il veicolo in circolazione.
Per l'immatricolazione di un veicolo come prima cosa occorre iscriverlo all'anagrafe relativa.
In realtà oggi i registri dell’anagrafe dei veicoli sono due: l’ANV (Archivio Nazionale dei Veicoli) tenuto dal Dipartimento dei Trasporti Terresti e il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) gestito dall’ACI.
Le pratiche amministrative per la targatura di un veicolo nuovo competono per legge al proprietario/acquirente il quale nella prassi corrente, anche attraverso l’interessamento del concessionario, delega l’incarico ad uno Studio di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto) abilitato STA (Sportello Telematico dell’Automobilista), riconoscibile perché all’esterno espone il seguente logo.
Le pratiche di immatricolazione e di prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo devono quindi essere effettuate tramite lo STA (Sportello Telematico dell'Automobilista). Lo STA pubblico è attivo presso gli Uffici della Motorizzazione Civile e gli uffici provinciali del PRA, lo STA privato è attivo presso gli Studi di Consulenza Automobilistica.
Ove si operi tramite uno STA privato è cura di quest'ultimo predisporre tutta la documentazione necessaria e far apporre all'interessato le conseguenti sottoscrizioni, nonché ad effettuare i pagamenti dovuti, in presenza dell'esibizione di un documento di identità/riconoscimento.
L’acquirente che agisca direttamente deve presentare:
Ci sono poi da versare diritti e imposte di bollo per gli Uffici pubblici citati, secondo le modalità all'uopo stabilite, oltre all'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) che è proporzionale ai Kw di potenza del veicolo quando esso supera i 53 Kw, con un minimo di 150 euro, mentre i motocicli non corrispondono IPT, per citare i casi maggiormente frequenti.
Lo STA provvede poi a rilasciare in tempo sostanzialmente reale le targhe, la carta di circolazione e il Certificato di Proprietà del veicolo in presenza di tutta la modulistica e documentazione prescritta.
Con la fotocopia della Carta di Circolazione e prima di ritirare il veicolo dal concessionario, occorre stipulare il contratto di assicurazione.
La Carta di Circolazione deve essere sempre tenuta sul veicolo: riporta informazioni a fronte di "codici armonizzati" alfanumerici, riconoscibili in tutta l'Unione europea.
Gli altri documenti necessari per la circolazione sono la patente ed il certificato di assicurazione (il contrassegno di assicurazione deve essere esposto).
Al contrario, il Certificato di Proprietà (come il bollo auto) non è necessario che sia presente sul veicolo.
Se il veicolo viene rubato, l'intestatario deve provvedere subito a denunciare il furto alle autorità competenti.
Dopo la denuncia è necessario chiedere al Pra (Pubblico Registro Automobilistico) l’Annotazione di perdita di possesso in seguito alla quale verrà aggiornato lo stato giuridico del veicolo, interrompendo l'obbligo tributario nei confronti dell'amministrazione regionale (e delle Province autonome) riguardo al pagamento della tassa automobilistica.
Tale formalità può essere richiesta direttamente dall’interessato oppure tramite uno Studio di consulenza automobilistica abilitato STA (Sportello Telematico dell’Automobilista), riconoscibile perché all’esterno espone il seguente logo.
La documentazione a corredo della formalità di perdita di possesso è costituita da una copia della denuncia di furto, resa a un organo di Polizia, oppure in alternativa è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex DPR n. 445/2000) con la quale l'interessato dichiara di avere sporto denuncia di furto.
È prevista, inoltre, la riconsegna al PRA del CDP (Certificato di Proprietà) - utilizzabile anche come nota di richiesta della formalità - o del foglio complementare. La mancata restituzione del documento di proprietà può derivare dal fatto che il documento era conservato all'interno del veicolo rubato (in questo caso la denuncia di furto deve menzionare tale circostanza).
In caso di furto sarebbe opportuno avvisare immediatamente anche la compagnia di assicurazione, in modo da provvedere agli aggiornamenti del caso.
In caso di Ritrovamento
In caso di ritrovamento del veicolo l’intestatario dovrà provvedere a verbalizzare il ritrovamento alle autorità competenti e successivamente a presentare la formalità di “rientro in possesso” entro quaranta giorni dal riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo con le stesse modalità della perdita di possesso.
Si tratta di una formalità che risponde all'esigenza di ripristinare la posizione tributaria del veicolo in quanto, dalla data di annotazione del rientro in possesso, ricomincia a decorrere l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
La documentazione a corredo della formalità di rientro in possesso è costituita da una copia del verbale di ritrovamento da presentare unitamente al certificato di proprietà rilasciato al momento della perdita di possesso. In mancanza del certificato di proprietà, è necessario presentare una denuncia di smarrimento dello stesso.
La radiazione è la cancellazione di un veicolo dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), un'operazione che esonera il proprietario del veicolo dal pagamento del bollo auto e, di norma, coincide con la fine della vita del veicolo.
L'avvenuta radiazione deve essere comunicata al PRA, e può essere disposta per :
La radiazione per conservazione del veicolo su suolo privato non è più consentita.
E' importante annotare la radiazione al PRA prima della scadenza del mese di pagamento del bollo auto altrimenti si è obbligati al versamento del tributo anche per il periodo successivo.
Se, per esempio, il bollo ha scadenza dicembre, l'annotazione della radiazione va comunicata al PRA entro il 31 del mese di gennaio
Alcune regioni prevedono la possibilità di richiedere il rimborso dell’importo corrispondente ai mesi non goduti (esattamente come per l’assicurazione).
Al PRA devono essere consegnate le Targhe, la Carta di Circolazione ed il CDP (Certificato Di Proprietà) ovvero il Foglio Complementare. In luogo dei documenti eventualmente smarriti o distrutti va presentata la relativa denuncia presentata agli organi di Pubblica Sicurezza.
La radiazione non può essere effettuata se sul veicolo è stato iscritto un fermo amministrativo, in questo caso bisognerà prima provvedere alla cancellazione del fermo.
Radiazione per demolizione
Integra la destinazione alla rottamazione. Poiché i rottami d'auto sono elementi altamente inquinanti, il loro smaltimento è stato opportunamente disciplinato
Chi intende demolire un veicolo non può fare da sé, ma deve consegnare il mezzo a un Centro di Raccolta autorizzato oppure al concessionario dove acquista un altro veicolo.E' poi il gestore del Centro di Raccolta o il concessionario a provvedere alla cancellazione del veicolo dal PRA
Il Centro di Raccolta oppure il concessionario devono rilasciare il Certificato di Rottamazione dal quale deve risultare la data e l'ora di presa in carico del veicolo e l'impegno a provvedere alla pratica di cancellazione dal PRA.Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo.
Radiazione per esportazione all’estero
Se l'auto viene esportata all’estero, occorre annotare la radiazione al PRA.
La pratiche di radiazione per esportazione devono essere effettuate tramite lo STA (Sportello Telematico dell’Automobilista).
Lo STA pubblico è attivo presso gli Uffici della Motorizzazione Civile e gli uffici provinciali del PRA. Lo STA privato è attivo presso gli Studi di Consulenza Automobilistica (agenzie di pratiche auto).
Agli STA privati, che sono riconoscibili attraverso l’esposizione del logo che segue
devono essere corrisposte, oltre alle imposte e tasse, anche le competenze per l’attività esercitata in regime di libero mercato.
Allo STA vanno consegnate le Targhe, la Carta di Circolazione, il CDP ed una dichiarazione sostitutiva sulla quale si indica, tra l'altro, il paese di destinazione del veicolo.
Lo STA rilascia, immediatamente, il Certificato di Radiazione e, solo per i veicoli la cui destinazione è un paese della Comunità Europea, la Carta di Circolazione annullata tramite l’applicazione di un Tagliando di annullamento.
Radiazione per cancellazione d'ufficio
Se non viene pagato il bollo auto per tre anni consecutivi, la regione destinataria del tributo notifica al proprietario la richiesta di pagamento.
Se entro 30 giorni dalla notifica non viene regolarizzata la situazione dei bolli arretrati, il veicolo viene cancellato d'ufficio dagli archivi del PRA.
Gli organi di Polizia provvederanno quindi al ritiro d'ufficio delle Targhe e della Carta di Circolazione.
In ogni caso è necessario regolarizzare i pagamenti omessi.
La revisione può essere effettuata presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile oppure presso le officine autorizzate per veicoli di massa inferiore o uguale a 3,5 tonnellate.
Nel primo caso si deve prenotare la data per la "visita e prova" del veicolo allegando l'attestazione di un versamento sul c/c 9001 della Motorizzazione per l’importo dovuto (al 1° marzo 2014 ammonta a 45 euro)
Nel secondo caso alla somma prescritta va aggiunta l’IVA e si può pagare direttamente all’officina.
Viene, quindi, effettuato il controllo tecnico e rilasciata un'etichetta adesiva con l'esito della revisione, da applicare sulla Carta di Circolazione.
Se l'esito dovesse essere negativo, sull'etichetta ci sarà la scritta "Ripetere" o “Sospeso” e la circolazione in tali casi:
- è consentita per un mese dalla data della revisione esito "RIPETERE" purché si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza
- non è consentita fino a nuova visita e prova di revisione in caso di esito "SOSPESO"
Revisione autovetture e motocicli
Tutte le autovetture i motocicli e gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate devono essere sottoposti a revisione per la prima volta nel quarto anno successivo alla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni (articolo 80 del Codice della Strada).
La prima revisione va eseguita entro il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione; successivamente ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata la revisione precedente.
Revisione ciclomotori
Devono essere sottoposti a revisione:
- per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, entro il mese di rilascio dello stesso certificato;
- successivamente ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Revisione rimorchi
I rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t non sono soggetti a revisione periodica, anche se per il 2003 è stato previsto l'obbligo di revisione per i rimorchi immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 CDS. I carrelli appendice vanno invece sottoposti a revisione unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.
Sanzioni
La circolazione di veicoli non sottoposti alla prescritta visita di revisione periodica, annuale o singola comporta l'applicazione della:
- sanzione amministrativa principale del pagamento di una somma. Tale sanzione è raddoppiata in caso di revisione omessa più di una volta in relazione alle scadenze previste per la categoria del veicolo;
- sospensione del veicolo dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È tuttavia consentita la circolazione del veicolo per raggiungere il luogo di residenza, di abituale stazionamento del conducente ovvero quello in cui intende effettuare la revisione, per la via più breve e nel tempo strettamente necessario e, raggiunta la destinazione indicata sul verbale, il veicolo non potrà più circolare fino al giorno in cui verrà effettuata la visita di revisione per recarsi ad effettuare la revisione. Il provvedimento di sospensione è costituito dalla specifica annotazione, da parte dell'organo accertatore, sul documento di circolazione che non viene più ritirato.
- fermo amministrativo del veicolo oltre alla sanzione pecuniaria, qualora si circoli in autostrada.
Il Bollo auto (tecnicamente “Tassa Automobilistica”) è il tributo legato al possesso di un veicolo. Indipendentemente dal fatto che si utilizzi o meno il mezzo, si è tenuti a corrispondere il bollo nei tempi previsti dalla legge. La proprietà del veicolo è certificata dai registri del PRA e della Motorizzazione, che sono costantemente aggiornati. I proventi del bollo auto vengono versati nelle casse della Regione dove è fissata la residenza del proprietario.
Per le autovetture e i motocicli gli importi unitari, dovuti per ogni Kw, sono decrescenti a mano a mano che il motore risulti dotato di caratteristiche ambientali meno inquinanti.
Per calcolare il corretto importo del bollo auto, è essenziale conoscere la Classe ambientale (categoria Euro) relativa al proprio veicolo (vecchio o nuovo che sia). Per le autovetture la normativa vigente parte dalla Classe ambientale meno inquinante, definita come Euro 6, fino alla classe più inquinante (Euro Zero). Per i motocicli, cui si applicano direttive europee diverse da quelle previste per gli autoveicoli, si parte invece dalla classe Euro 3 (meno inquinante) fino alla categoria Euro 0.
Per calcolare quanto pagare, si moltiplica il numero di kiloWatt (eliminando i decimali) per la tariffa in euro valida per la Regione di residenza.
Le informazioni possono essere acquisite dal contribuente mediante consultazione della propria Carta di circolazione.
L'importo minimo varia in base alla Regione, poiché il bollo è una tassa regionale. Solo per dare un'indicazione: la tariffa minima per le auto Euro 4 e successive con meno di 100 kW è di 2,58 euro per kW; quella minima per le moto Euro 3 con meno di 11 kW è di 19,11 euro.
Per pagare ci si può rivolgere a diversi operatori autorizzati. Quelli sull’intero territorio nazionale sono: tabaccai, poste e gli Studi di consulenza automobilistica (Agenzie di pratiche auto) http://www.sermetra.it/
Solo presso queste ultime si può controllare la propria situazione tributaria in merito e apportare eventuali modificazioni, effettuando quindi un pagamento dedicato.
E’ consigliabile, andando a rinnovare il bollo, portare con sè la ricevuta dell'ultimo bollo pagato e la carta di circolazione (o una sua fotocopia) del veicolo.
La competenza in materia di tasse automobilistiche è delle Regioni e delle Province autonome di Bolzano e Trento. Per le Regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia), le funzioni di controllo sono invece svolte dal ministero delle Finanze.
Paga il proprietario
Il bollo lo deve versare chi risulta intestatario del veicolo al Pra l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento (fa eccezione la Lombardia dove è tenuto al pagamento chi risulta proprietario al primo giorno utile per effettuare il pagamento). Importante, quindi, trascrivere o annotare subito al Pra i passaggi di proprietà, e le perdite di possesso per furto o per demolizione.
Come regola generale si deve pagare, per i veicoli già circolanti, entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo bollo.
Se nel frattempo il veicolo è stato demolito o cancellato dal Pra, il pagamento non è dovuto, a patto che si effettui la trascrizione al PRA del relativo atto.
Per i veicoli nuovi, il primo bollo dev'essere pagato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo. La data di immatricolazione è riportata sulla carta di circolazione. Il pagamento è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilità (Fanno eccezione il Piemonte, la Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano dove si può sempre pagare anche nel corso del mese successivo a quello di immatricolazione).
Il bollo di auto e moto va pagato di norma per 12 mesi
Le principali scadenze del bollo si riferiscono ai mesi di:
Aprile, Agosto e Dicembre, per le auto
Gennaio e Luglio, per le moto.
Fanno eccezione la Lombardia ed il Piemonte dove la scadenza del bollo di norma coincide con il mese precedente a quello di immatricolazione, pertanto in queste due Regioni non esistono scadenze fisse come per il resto d’Italia.
E’ necessario fare una distinzione tra mese di scadenza e mese di pagamento.
Il primo determina la scadenza effettiva della tassa automobilistica, il secondo definisce il termine ultimo entro il quale va effettuato il pagamento che di solito è il mese successivo a quello di scadenza.
Le ricevute dell'avvenuto pagamento vanno conservate per l'anno cui il pagamento si riferisce e per i tre successivi
Riduzioni ed esenzioni : Le riduzioni e le esenzioni variano a seconda della residenza (o sede) dell'intestatario del veicolo. In generale, a seconda della Regione, i veicoli esentati sono quelli consegnati ai concessionari per la rivendita, rubati o demoliti
I veicoli elettrici che sono esentati dal pagamento per i primi cinque anni a partire dalla prima immatricolazione. Lombardia e Piemonte prevedono l’esenzione totale anche dopo il quinto anno mentre nelle altre Regioni a partire dal sesto anno viene applicata una riduzione del 75%.
Le auto alimentate esclusivamente a GPL o a metano godono di una riduzione del 75% anche se in alcune zone la tassazione è più favorevole:
Lombardia: esenzione totale per tutti i veicoli con alimentazione esclusiva a gas
Piemonte: esenzione totale per tutti gli autoveicoli omologati a gas (già dotati di impianto all’atto dell’immatricolazione, senza necessità di collaudo)
Provincia autonoma di Bolzano: esenzione dalla tassa automobilistica per i primi tre periodi d´imposta per tutti i veicoli immatricolati a gas a partire dal 6 agosto 2003
Le auto bifuel, a doppia alimentazione benzina-gas, godono di agevolazioni:
Provincia di Bolzano: esenzione dalla tassa automobilistica per tre periodi d´imposta per tutti i veicoli trasformati a gas (fa fede la data del collaudo) a partire dal 6 agosto 2003.
Piemonte: esenzione di cinque anni per i soli veicoli con potenza non superiore ai 100 KW e conformi alla direttiva Euro 2 o superiore, su cui sia stato installato e collaudato un sistema di alimentazione a GPL o METANO dopo il 24 novembre 2006.
- Storici : Due categorie a seconda dell’età.
Veicoli con almeno 30 anni
Sono automaticamente esenti dalla tassa automobilistica tutti i veicoli (autovetture, motoveicoli, ecc.) costruiti da almeno trent’anni ma pagano una tassa fissa di circolazione (circa 25-30 euro a seconda delle regioni), se utilizzati su strada, che si può pagare prima di mettersi la volante in qualsiasi periodo dell’anno.
Veicoli con almeno 20 anni
Godono della stessa esenzione di quelli ultra trentennali soltanto in Lombardia, nelle altre regioni soltanto se possono essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico e inclusi negli elenchi stilati dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano) per gli autoveicoli e dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) per i motoveicoli. Anche in questo caso è dovuta una tassa fissa di circolazione se si utilizzano su strada (25-30 euro, 60 per la Toscana).
- Veicoli destinati ai disabili
Devono essere intestati ai portatori di handicap o a persone che li hanno a carico fiscalmente (cioè se il reddito annuo lordo del disabile non supera 2.840,51 euro) e l’esenzione è concessa se la cilindrata non supera i 2.000cc a benzina e i 2.800cc se diesel. Se il disabile possiede più veicoli adattati al suo handicap l’esenzione spetta per uno solo.
Responsabilità editoriale di UNASCA
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