La Consulta ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
sull'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede
che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i
colloqui con il coniuge - la parte dell'unione civile o la
persona con lei stabilmente convivente -, senza il controllo a
vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo
comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o
esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né,
riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. La pronuncia rileva,
inoltre, che una larga maggioranza degli ordinamenti europei
riconosce ormai ai detenuti spazi di espressione
dell'affettività intramuraria, inclusa la sessualità.
La norma dichiarata illegittima, nel prescrivere in modo
inderogabile il controllo a vista sui colloqui del detenuto, gli
impedisce di fatto di esprimere l'affettività con le persone a
lui stabilmente legate, anche quando ciò non sia giustificato da
ragioni di sicurezza. La Corte ha pertanto riscontrato la
violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. per la
irragionevole compressione della dignità della persona causata
dalla norma in scrutinio e per l'ostacolo che ne deriva alla
finalità rieducativa della pena.
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