L'imputata è una donna di
origine congolese che è entrata nel territorio italiano nel 2019
accompagnata da due minori, sua figlia e sua nipote, utilizzando
passaporti falsi. La donna ha dichiarato di essere fuggita dal
Congo perché aveva ricevuto minacce dall'ex compagno e ha
portato con sé le due minori perché temeva per la loro integrità
fisica. Il tribunale italiano chiede allora alla Corte di
giustizia se la Direttiva in materia di favoreggiamento
dell'immigrazione illegale - la 2002/90 del 28 novembre 2002 -
sia compatibile con la Carta dei Diritti fondamentali. "In
particolare - nota la Corte - il giudice di rinvio ha dei dubbi
sul fatto che la direttiva non preveda l'assistenza umanitaria
come giustificazione per rendere non punibile il reato di
favoreggiamento".
Secondo l'avvocato generale, data per assodata la validità
della Direttiva, "spetta agli Stati membri definire, a seconda
dei rispettivi criteri relativi al sorgere della responsabilità,
in che misura una persona possa beneficiare, alla luce delle
circostanze del caso di specie, di un esonero da responsabilità
penale o di un motivo di esenzione o di riduzione della pena".
In terzo luogo, l'avvocato generale Richard de la Tour espone
che l'incriminazione del favoreggiamento dell'immigrazione
irregolare "non è contraria al principio di proporzionalità"
sancito all'articolo 49, paragrafo 3, della carta dei diritti
fondamentali. Detto questo, ritiene anche che "il giudice
nazionale deve poter differenziare l'incriminazione di una
persona che ha agito per scopi umanitari o per necessità da
quella di una persona mossa esclusivamente dall'intenzione
dolosa di commettere l'atto precisamente vietato dalla legge a
scopo di lucro".
Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano però la
Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste
nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione
giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici
della Corte cominciano solo dopo a deliberare e la sentenza sarà
pronunciata in una data successiva.
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